Art. 5.

      1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, le regioni individuano, nell'ambito dei piani sanitari regionali, almeno una struttura per ogni provincia in cui istituire un «Centro provinciale dell'incontinenza urinaria, fecale e stomale», che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato nella riabilitazione dell'incontinenza urinaria, fecale e stomale.
      2. Un medico specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali delle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile o il riconoscimento dell'handicap.